Docenti che impartiscono lezioni private o ripetizioni, devono aprire Partita IVA

L’obbligo di aprire una Partita Iva ora interessa anche gli insegnanti che impartiscono ripetizioni o lezioni private in modo regolare. Questi professionisti dell’educazione hanno la possibilità di aderire al regime forfettario o speciale, a seconda delle caratteristiche della loro attività. La normativa si applica indistintamente ai docenti assunti a tempo indeterminato o a part-time.

Per le lezioni private o le ripetizioni impartite in maniera sporadica e occasionale, si può optare per il regime speciale. Invece, se l’attività viene esercitata in modo abituale, anche qualora il docente sia già impiegato in una posizione di lavoro dipendente, si rende necessaria l’apertura di una Partita Iva e la scelta tra regime forfettario e regime speciale.

Da parte dell’Agenzia delle Entrate non sono state fornite indicazioni univoche per chi esercita un’altra professione e contemporaneamente svolge attività di insegnamento privato. Tuttavia, si è chiarito il quadro per gli insegnanti che, svolgendo un’attività didattica part-time, offrono anche ripetizioni o lezioni private.

Questa specificazione è emersa in seguito alla risposta dell’AdE a un’istanza di interpello presentata da una docente, la quale cercava delucidazioni sulla propria situazione fiscale, fino ad allora gestita senza considerare l’obbligatorietà della Partita Iva per tali attività.

Entrando nel dettaglio della normativa, essa intende regolamentare e formalizzare l’attività di insegnamento privato, assicurando che anche questa forma di lavoro autonomo sia soggetta a contribuzione e tassazione in modo chiaro e strutturato. La scelta tra il regime forfettario e quello speciale dipenderà dalle specifiche condizioni economiche e professionali del docente, offrendo flessibilità e possibilità di adeguamento alle diverse situazioni lavorative.

Determinare se le lezioni private o le ripetizioni rientrino nella categoria dell’attività abituale o occasionale può rivelarsi un compito non semplice, poiché la normativa vigente non fornisce criteri quantitativi o regole precise per una distinzione netta. La mancanza di parametri chiari richiede che ogni situazione venga valutata individualmente, basandosi sui fatti concreti e sulle circostanze specifiche.

Comprendere se l’attività sia abituale o occasionale è cruciale poiché ciascuna delle due circostanze implica l’applicazione di un regime fiscale diverso. Di fronte a questa incertezza, la valutazione diventa quindi un processo personalizzato, che necessita di un’analisi caso per caso, senza possibilità di stabilire a priori una linea divisoria precisa.

Quando le lezioni private diventano un’attività abituale:

L’abitualità nell’erogazione di lezioni private si manifesta attraverso caratteristiche quali:

  • Ripetitività: l’azione di impartire lezioni si ripete nel tempo.
  • Regolarità: le lezioni si svolgono seguendo una cadenza costante.
  • Stabilità: si stabilisce un rapporto duraturo nel tempo con gli studenti.
  • Sistematicità: le lezioni sono organizzate in modo ordinato e secondo un metodo.

È importante sottolineare che lo svolgimento abituale di lezioni private non preclude la possibilità di essere impiegati in altre forme di lavoro, sia esse dipendenti, collaborazioni coordinate e continuative, o la partecipazione in società. La compatibilità con altre attività lavorative è pienamente riconosciuta.

Anche le attività svolte con minore intensità, quali poche ore al giorno o in modo saltuario, ma rivolte sempre verso lo stesso committente e caratterizzate da un’esecuzione costante, possono essere considerate abituali. La chiave sta nella costanza e nella ripetitività con cui tali lezioni o servizi vengono offerti, indipendentemente dalla loro frequenza o dal volume orario dedicato.

In conclusione, la valutazione dell’abitualità delle lezioni private richiede un’attenta analisi delle modalità di svolgimento dell’attività, considerando la regolarità, la ripetitività, e la stabilità dei rapporti instaurati, al fine di determinare il corretto inquadramento fiscale.

Determinare se le lezioni private o le ripetizioni rappresentano un’attività abituale o occasionale può risultare complesso, poiché la normativa non fornisce parametri quantitativi precisi o regole specifiche per distinguere con chiarezza le due situazioni. Tuttavia, questa distinzione è cruciale, in quanto da essa dipende il regime fiscale applicabile al contribuente.

Lezioni Private Occasionali

Le lezioni private erogate in modo episodico e non programmato rientrano nella categoria del lavoro autonomo occasionale. In questi casi, i contribuenti sono esonerati da adempimenti formali o sostanziali, ad eccezione dell’obbligo di rilasciare una ricevuta fiscale per le prestazioni che superano i 77,47 euro, a cui va apposta una marca da bollo da 2 euro. Se l’ammontare delle lezioni supera i 5.000 euro lordi annui, l’attività diventa soggetta ai contributi INPS della Gestione Separata. Queste attività occasionali sono regolate dal regime speciale previsto dalla Legge n. 145/18.

Passaggio ad Attività Abituale

Quando le lezioni diventano una pratica regolare, con caratteristiche di ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità, si parla di attività abituale. Questa può coesistere con altri tipi di lavoro dipendente, di collaborazione o partecipazione societaria. L’attività viene considerata abituale quando viene svolta con costanza, anche solo per poche ore al giorno o in maniera saltuaria, ma sempre nei confronti dello stesso committente.

Aprire una Partita IVA come Docente

Se le lezioni diventano un’attività professionale organizzata e continuativa, come nel caso di docenti che operano all’interno di istituti privati, l’apertura di una Partita IVA diventa obbligatoria, indipendentemente dalla titolarità di altre occupazioni, anche part-time. L’Agenzia delle Entrate, nell’interpello n. 63 del 8 marzo 2024, chiarisce che i docenti devono aprire la Partita IVA anche se dipendenti pubblici, in quanto svolgono un’attività economica rilevante ai fini fiscali.

Gli interessati possono scegliere tra il regime forfettario, con un’aliquota del 15% senza applicazione dell’IVA ma con obbligo di fatturazione, e il regime speciale, che prevede un’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 15% sui redditi derivanti da lezioni e ripetizioni, con obbligo di fatturazione in regime di esenzione.

Procedure per l’Apertura della Partita IVA

Aprire una Partita IVA è un processo semplice e veloce, gestibile online attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate. La procedura prevede la presentazione del modello AA9/12 senza costi aggiuntivi. Al termine della procedura, viene fornito un codice di undici cifre, la Partita IVA, che dovrà essere indicata in ogni fattura emessa. È anche necessario selezionare il codice Ateco appropriato, che per gli insegnanti è il 96.09.09, relativo ad “Altre attività di servizi per la persona n.c.a”.

Questa distinzione tra attività occasionale e abituale serve a orientare i contribuenti nella corretta gestione fiscale delle loro attività didattiche private, garantendo il rispetto delle normative vigenti e facilitando la scelta del regime fiscale più adatto.

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